In Italia l’attività di intermediazione assicurativa è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) e che hanno la residenza o la sede legale in Italia o di un altro Stato membro. Il registro è composto da 5 sezioni distinte.
GLI AGENTI E I BROKER DI ASSICURAZIONE
Le sezioni A e B del RUI sono dedicate rispettivamente agli agenti e ai brokers.
In base all’art. 109 del Codice di Assicurazione gli agenti di assicurazione agiscono in nome e per conto di una impresa di assicurazioni e pertanto sono legati a questa da un rapporto di collaborazione.
I brokers di assicurazione agiscono invece su incarico del cliente e senza potere di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. A differenza dell’agente, questa figura è quindi indipendente e deve avere rapporti ed operare con più imprese assicurative, collaborando anche, se il mandato lo prevede, alla gestione e all’esecuzione, soprattutto in caso di sinistri, dei contratti conclusi.
Per accedere a queste due sezioni è necessario superare un esame di idoneità scritto. Nel regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006 sono specificati i requisiti per l’iscrizione, le modalità della prova di idoneità, le materie oggetto di esame e la composizione della commissione esaminatrice.
Una volta superato l’esame, per poter operare come agenti o brokers è obbligatorio stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale (art. 11 del Regolamento ISVAP 5/2006) con un massimale di 1.122.000 euro per sinistro e 1.683.000 euro per anno a far data dal 1° Gennaio 2010. Tale polizza coprirà tutti i danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge l’intermediario. Se non si adempie a questo obbligo, l’intermediario verrà iscritto al RUI come intermediario temporaneamente inoperativo.
I brokers hanno inoltre l’obbligo di aderire ad un Fondo di garanzia, costituito presso la CONSAP, per risarcire gli eventuali danni arrecati agli assicurati e alle imprese assicuratrici, che non siano coperti attraverso la polizza o non siano stati risarciti dall’intermediario. Il contributo previsto per questo fondo è determinato annualmente e non può essere superiore allo 0,5% delle provvigioni annualmente acquisite. Il mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia è causa di cancellazione dalla sezione B del RUI se non si è provveduto nel termine previsto nella diffida dell’ISVAP, salva la possibilità di riscriversi se si provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
Altra figura tipica del settore è l’intermediario iscritto nella sez. E che collabora con l’agente (una volta chiamato subagente) o il broker. Per diventare collaboratore non occorre fare l’esame IVASS, ma soltanto svolgere un corso base online di formazione iniziale di 60 ore che si concluderà con una prova scritta in aula svolta dalla società di formazione che organizza il corso. Sarà poi cura dell’agente o del broker, una volta ricevuto l’attestato dello svolgimento del corso di 60 ore, di iscrivere al RUI il nuovo collaboratore.