Nell’ambito degli appalti pubblici, la polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi della stessa, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o regolare esecuzione). La copertura, prestata secondo lo Schema Tipo 2.4 e prevista dall’art. 103 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata. Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri. E’ previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.